Art. 2.
(Delega al Governo per la valorizzazione del merito nel sistema scolastico e universitario).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a promuovere e ad attuare il principio del merito nel sistema scolastico e universitario, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valorizzazione del merito e piena applicazione del principio di autonomia scolastica attraverso:

              1) il rafforzamento dei poteri organizzativi e disciplinari dei dirigenti scolastici e degli organismi di amministrazione che li adiuvano, con compiti di gestione amministrativa e di reclutamento del corpo docente;

              2) la promozione di una piena concorrenza tra le istituzioni scolastiche, mediante l'adozione di meccanismi di ripartizione delle risorse pubbliche in proporzione ai risultati formativi rilevati da un organismo terzo tenuto a pubblicare annualmente una classifica regionale delle istituzioni scolastiche fondata su parametri trasparenti e verificabili;

 

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              3) il riconoscimento alle famiglie di voucher formativi da spendere nelle scuole pubbliche o private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;

              4) la detraibilità delle donazioni effettuate da parte di persone fisiche o imprese alle istituzioni scolastiche;

          b) valorizzazione del merito degli studenti nel sistema dell'istruzione scolastica, mediante, in particolare:

              1) la cancellazione del sistema dei debiti formativi e l'aumento della selettività dei meccanismi di avanzamento scolastico, anche attraverso la reintroduzione degli esami di riparazione;

              2) la previsione all'interno del piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, anche consorziate tra loro, di appositi moduli integrativi obbligatori che diano l'opportunità, senza oneri a carico dello studente, di recuperare nel corso dell'anno eventuali insufficienze nelle singole materie;

              3) il rafforzamento degli interventi volti alla concessione di borse di studio legate al merito, ferma restando la necessità di garantire un sistema adeguato di sovvenzioni a studenti meritevoli in stato di necessità, in applicazione dell'articolo 34 della Costituzione;

          c) valorizzazione del merito dei docenti, mediante:

              1) l'eliminazione di ogni automatismo nelle progressioni retributive e di carriera degli insegnanti;

              2) la progressiva liberalizzazione della professione, da attuare attraverso la chiamata nominativa da parte delle autonomie scolastiche su liste di idonei, con un periodo di prova di due anni scolastici propedeutico all'assunzione a tempo indeterminato, garantendo comunque la mobilità dei docenti;

              3) la possibilità, per le singole istituzioni scolastiche, senza oneri aggiuntivi a carico della Stato, di stipulare con i

 

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singoli docenti contratti integrativi di tipo privatistico;

          d) valorizzazione del merito degli studenti nel sistema dell'istruzione universitaria, mediante:

              1) la previsione di esami preliminari obbligatori per l'accesso alle università pubbliche e private, anche ove non sia previsto il numero programmato per le iscrizioni ai corsi di laurea, al fine di valutare la preparazione di base e i successivi progressi degli studenti;

              2) la rimodulazione delle tasse universitarie, con rafforzamento delle borse di studio destinate agli studenti meritevoli e aumenti delle tasse a carico degli studenti fuori corso;

              3) l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto del prestito d'onore;

          e) valorizzazione del merito del corpo docente e dei ricercatori nel sistema dell'istruzione universitaria e degli istituti di ricerca, mediante:

              1) la progressiva abolizione degli incarichi a tempo indeterminato dei docenti;

              2) la revisione dei meccanismi di reclutamento, mediante l'istituzione progressiva della chiamata nominale da parte delle facoltà universitarie e di correlativi contratti integrativi di tipo privatistico;

              3) l'introduzione di sistemi di verifica triennali dei risultati della ricerca, ai fini del mantenimento dell'incarico e delle progressioni di carriera;

          f) valorizzazione del merito delle università e degli istituti di ricerca, mediante:

              1) la ripartizione dei finanziamenti alle università in misura direttamente proporzionale ai risultati formativi qualitativi certificati da organismi terzi;

              2) la privatizzazione di tutti gli istituti pubblici di ricerca, la soppressione degli enti pubblici che risultano inadeguati rispetto agli standard internazionali e la

 

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ripartizione delle risorse in base ai risultati certificati;

          3) detraibilità delle donazioni effettuate da parte di persone fisiche o imprese alle università e agli istituti di ricerca.